Statuto

STATUTO ARTFIDI LOMBARDIA

APPROVATO DAL CDA 01/08/2016

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 28/11/2016

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata della società - Oggetto Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita una società cooperativa denominata: "Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per artigiani e piccole imprese, società cooperativa a responsabilità limitata" o in forma abbreviata “Artfidi Lombardia s.c.r.l.” per brevità sarà di seguito indicata con la parola “Confidi”.

Il “Confidi” che è costituito ed opera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.L. 269/03, convertito con modificazioni in legge 326/03, di seguito DL 269/03, ha sede legale e direzione generale in Brescia, via Cefalonia n. 66. Esso deve essere regolarmente iscritto nell’albo di cui all’art. 112 comma 3 d.lgs. 385/1993.

In seguito a decisione del consiglio di amministrazione il Confidi potrà istituire unità locali nelle località del territorio italiano ritenute utili e necessarie al buon funzionamento della società


Art. 2

Scopo della società

Il Confidi, che è basato sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di promuovere l'assistenza, il miglioramento e l'ammodernamento delle imprese e dei liberi professionisti soci esercitando in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 112.

In vigenza dell’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari prevista dall’art 106 e 112 comma 3 del d.lgs 385/1993, il confidi potrà esercitare altresì ai sensi del comma 5 dell’art.112 del d.lgs 385/1993, prevalentemente nei confronti di soci, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;

b) gestione ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.lgs 385/1993 di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula ai sensi dell’art. 47, comma 3 d.lgs. 385/1993 di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;

d) assistenza e ogni altra attività, anche formativa, volta ad accrescere la conoscenza e l’informazione degli artigiani, delle piccole medie imprese, dei professionisti nello specifico settore del credito e per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse;

e) effettuazione di procedure relative a provvedimenti di agevolazione creditizia emanati da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e Comuni, Camere di Commercio ed enti pubblici in genere nei confronti delle categorie produttive;

f) svolgimento di pratiche finalizzate ad agevolare l’accesso al credito in qualunque forma per gli appartenenti alle categorie produttive ed i loro dipendenti.

In vigenza dell’iscrizione predetta il confidi potrà in via residuale concedere altre forme di finanziamento, tra cui il rilascio di garanzie a favore dei dipendenti delle aziende e dei professionisti soci, il rilascio di fideiussioni dirette o la concessione di microcredito , ai sensi dell’art. 106 comma 1 d.lgs. 385/1993 nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.

In relazione all'oggetto sociale e nel rispetto delle norme di legge, il confidi potrà svolgere ogni altra operazione commerciale, finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo riterrà utile per il conseguimento dei fini sociali. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo il confidi potrà:

  • partecipare a società, consorzi, raggruppamenti temporanei, organismi associativi che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico e cooperativistico connessi all’oggetto sociale;
  • costituire e/o partecipare a fondi di garanzia interconsortili, società enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare l’attività della Società.

 Resta in ogni caso esclusa l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 385/1993. La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi delle leggi vigenti in materia di società cooperative.


Art. 3

Durata

La durata del Confidi è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, od anticipatamente sciolta con deliberazione della assemblea dei soci ai sensi di legge.


TITOLO II

Patrimonio sociale

Art.4

Costituzione del patrimonio sociale

Il patrimonio del Confidi è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato, ed è formato dalle quote, dell'importo di EUR 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, versate dai soci e dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna detenuta dai soci sovventori

b) dalle riserve composte da utili di esercizio, donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati, contributi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, di Enti pubblici anche comunitari;

Il patrimonio è particolarmente destinato alla messa in atto delle operazioni di garanzia previste dagli scopi di cui all'art.2.

In ogni caso l’ammontare del capitale sociale non può essere inferiore ad € 100.000,00, ed il patrimonio sociale non può essere inferiore ad € 250.000,00.

Ciascun socio non potrà detenere quote che rappresentino più del 20% dell’intero capitale della società.

Alle spese di gestione del Confidi connesse all'espletamento delle attività di garanzia mutualistica si provvede principalmente con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti di segreteria e dei contributi.


Art.5

Quote Sociali

Le quote sociali sono nominative. Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile ed è cedibile a soci o a imprese ammissibili come soci ai sensi degli articoli 7 e 8. Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art. 9 per causa di successione, con effetto verso la Società, soltanto se l'erede sia socio, o, avendo i requisiti di cui agli articoli 7 e 8, sia ammesso in qualità di socio. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale è, inoltre, vietato di compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sulle quote sottoscritte e versate.


TITOLO III

Soci

Art. 6

Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato. Non può essere tuttavia inferiore a 200. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari;

b) Soci sovventori

Possono essere soci ordinari coloro che hanno i requisiti previsti dal successivo art.7.

Possono essere Soci sovventori persone fisiche e/o persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi finalizzati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.


Art. 7

Requisiti per l'associazione

Possono far parte del Confidi, quali Soci ordinari, gli artigiani, le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti aventi sede in Italia. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell’art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni.

Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.


Art. 8

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dagli interessati ed annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.


Art. 9

Sottoscrizione delle quote e fidejussione del socio

Il socio, all'atto dell'iscrizione, deve prendere visione dei regolamenti attuativi, compilati e approvati dal Consiglio di Amministrazione, delle operazioni indicate nei vari punti dell'art. 2 da lui scelte e per i quali si obbliga. Allo stesso atto di iscrizione deve sottoscrivere e versare almeno l’importo di una quota.

All’atto dell’iscrizione il socio indica l’ubicazione dell’unità locale di cui all’art.1 del Confidi cui intende fare riferimento, ai fini della partecipazione alle assemblee parziali di cui al successivo art. 21. Successivamente all’iscrizione potrà sottoscrivere e versare altre quote, nella misura stabilita preventivamente ed in via generale dal Consiglio d’Amministrazione e ratificata dall’assemblea in sede di approvazione del Bilancio, in rapporto all’entità del finanziamento richiesto e della fideiussione concessa. Le quote aggiuntive di capitale sottoscritte dai soci in relazione alle garanzie ottenute non possono essere rimborsate parzialmente, anche a seguito della riduzione della garanzia, e il rimborso può avvenire solo per l’intero valore, in caso di recesso del socio, ovvero per esclusione o morte dello stesso. Il socio è eventualmente tenuto alla prestazione di una fideiussione in misura proporzionale all’entità e al tipo di intervento richiesto. La misura di questa proporzione verrà stabilita, con l’apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 10

Sovrapprezzo di ammissione

Il socio versa oltre al valore nominale delle quote sottoscritte, all'atto della iscrizione, un sovrapprezzo di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dalla assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.


Art. 11

Obblighi dei soci

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.


Art.12

Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve venir annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa della quale si sia venuti a conoscenza della disposta cancellazione dal registro delle imprese o dall’albo professionale, o venga a trovarsi in una delle condizioni di inidoneità previste dall'art. 7. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 9, delle quote sottoscritte, o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso il Confidi;

b) per inosservanza grave delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o si sia reso insolvente per debiti garantiti dal Confidi.

Il recesso avviene su domanda scritta del socio al Consiglio di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Il recesso del socio può avvenire solo nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.) o in presenza di circostanze che facciano venire meno l’interesse alla partecipazione al confidi, quali, ad esempio, l’estinzione del finanziamento garantito o la perdita di validità o efficacia della garanzia.

Al verificarsi di tali circostanze il socio deve presentare richiesta di recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale. Le condizioni per la delibera del recesso sono le stesse sia per i soci ordinari che sovventori e sono sottoposte ai limiti di cui al successivo art.15 e del precedente art.5.


Art.13

Comunicazione delle delibere prese a norma dell’art.12

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni successivi alla deliberazione. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale a norma dell'art. 2533 C.C. non oltre 60 giorni dalla comunicazione della decisione degli amministratori.


Art. 14

Liquidazione del capitale sociale

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote, comunque in misura non superiore all'importo versato. Nel caso di esclusione il Confidi liquida al socio il 50% del valore delle quote, di cui al comma precedente, e assegna l'altro 50% al fondo di cui all'art. 4, lettera b). Nel caso di decadenza ai sensi dell’art.12, le quote non rimborsate si prescrivono ai sensi dell’art.2949 del c.c. e vengono assegnate alle riserve. In tutti i casi (esclusione, recesso, decadenza e morte) il valore di rimborso delle quote è pari al valore nominale delle azioni detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite quali risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.


Art. 15

Termini per il pagamento

Sia per il socio ordinario che per il socio sovventore il pagamento può essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio di cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale per i casi di recesso, esclusione, decadenza o morte. Tuttavia, per le cause di recesso diverse da quelle inderogabili di legge, la delibera del Consiglio di Amministrazione può differire (per un periodo indefinito) o limitare (anche totalmente) la liquidazione delle quote sociali in considerazione della complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del confidi, tenendo in opportuna considerazione gli indicatori di patrimonializzazione.


Art. 16

Impegni in corso al momento della liquidazione delle quote

Il socio, che ha ottenuto garanzie dal Confidi, non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 12 e 15, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.


Art. 17

Responsabilità dell'ex socio

Il socio che cessa di far parte del Confidi è responsabile verso i terzi, per le obbligazioni assunte dal Confidi sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, e ne risponde, ai sensi dell'art. 2536 del C.C., fino al termine di un anno dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.


TITOLO IV

Operazioni

Art. 18

Operazioni consentite

Il Confidi può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.


TITOLO V

Organi sociali

Art. 19

Sistema di amministrazione e diritto di voto dei soci

La cooperativa adotta il sistema dualistico orizzontale.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il socio ordinario può farsi rappresentare nelle assemblee parziali mediante delega scritta da altro socio con le limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di dieci deleghe.


Art. 20

Modalità di convocazione delle assemblee

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia parziale che generale, viene convocata mediante avviso che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, essere affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in modo visibile, nella sede sociale e presso le unità locali, ed essere reso pubblico mediante avviso sulla stampa quotidiana più diffusa nelle aree in cui opera il Confidi o sulla Gazzetta Ufficiale. Nell'avviso potrà essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione.


Art. 21

Assemblee parziali

Al fine di tenere l’assemblea secondo le modalità previste dall’art. 2540 del codice civile, gli amministratori provvederanno a convocare assemblee parziali da tenersi di norma nelle località in cui sono ubicate le unità locali del Confidi cui facciano riferimento almeno 500 soci ai sensi dell’art. 9 del presente statuto. Qualora in una o più delle predette località non si raggiunga un numero di soci pari a cinquecento, al fine di garantire l’efficace funzionamento delle assemblee parziali, il consiglio di amministrazione potrà accorpare tra loro in un’unica assemblea parziale, i soci facenti riferimento a distinte unità locali del Confidi, in maniera tale che ad ogni assemblea parziale corrisponda un nucleo di soci almeno pari a cinquecento.

Ogni assemblea parziale è rappresentativa ed esprime la volontà di un gruppo locale.

Le assemblee parziali, presiedute dal presidente del Confidi o da altro membro del Consiglio di Amministrazione a ciò delegato, eleggono a scrutinio palese un delegato ogni cinquecento soci aventi il diritto di partecipare all’assemblea parziale. Tenuto conto di tale parametro minimale il Consiglio di Amministrazione, all’atto della convocazione dell’assemblea parziale indicherà il numero esatto dei soci rappresentati da ciascun delegato. Quando il numero dei soci aventi diritto non rappresenti un multiplo intero del numero dei soci indicato dal Consiglio a norma del comma precedente, e il resto superi la metà di detto numero, viene eletto un delegato anche per tale resto.

L’assemblea generale, tanto in convocazione ordinaria che straordinaria è costituita dai delegati eletti dai soci nelle assemblee parziali secondo le modalità sopraindicate.

I delegati eletti nelle assemblee parziali voteranno in assemblea generale secondo le direttive espresse dal gruppo locale nelle assemblee che li hanno indicati.

Si prevede la possibilità che le assemblee parziali si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

  • sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.


Art. 22

Comitato tecnico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più Comitati Tecnici e ne nomina i componenti secondo criteri territoriali coerenti con l’istituzione dell’assemblea parziale. Ogni Comitato Tecnico è composto da cinque a sette membri, con funzioni consultive su argomenti determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposito regolamento che determina anche la sede operativa del Comitato Tecnico. Uno dei componenti del comitato tecnico dovrà essere un dipendente del Confidi o un incaricato espressamente indicato dal Confidi. E’ valida la presenza dei componenti il Comitato Tecnico anche se attuata con l’ausilio di attrezzature elettroniche atte alla videoconferenza.


ART. 23

Assemblea generale

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l’assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. Ciascuna assemblea generale, ordinaria o straordinaria, sarà preceduta dalle assemblee parziali, ordinarie o straordinarie, che dovranno essere convocate con il medesimo ordine del giorno.

L’assemblea generale dovrà tenersi non prima dei cinque giorni successivi, ma non oltre venti dalla data dell’ultima assemblea parziale. Di norma l’assemblea generale sarà convocata presso la sede sociale. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla anche in luogo diverso purché nel territorio nazionale.


Art.24

Assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria

L’assemblea ordinaria, se parziale è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti; se generale è necessario, in prima convocazione l’intervento della maggioranza dei delegati eletti, presenti in proprio o rappresentati ai sensi dell’art. 2539 ultimo comma, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di qualunque numero di delegati. Le assemblee, tanto parziali che generali deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci o del numero di delegati presenti o rappresentati all’adunanza.

L’assemblea straordinaria parziale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci facenti parte del gruppo locale; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un sessantesimo dei soci facenti parte del gruppo locale. L’assemblea straordinaria generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei delegati eletti, presenti in proprio o rappresentati ai sensi dell’art. 2539 ultimo comma. Essa delibera con voto favorevole dei tre quinti del delegati presenti o rappresentati all’adunanza. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria generale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei delegati eletti, presenti in proprio o rappresentati ai sensi dell’art. 2539 ultimo comma. Essa delibera con voto favorevole dei tre quinti del delegati presenti o rappresentati all’adunanza. Nei casi di trasformazione della società o di cambiamento dell’oggetto sociale, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.


Art. 25

Attribuzioni delle assemblee

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Essa ha i seguenti compiti:

a) deliberare sul bilancio;

b) eleggere: i componenti del Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Collegio Sindacale; i Sindaci;

c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;

d) determinare, secondo criteri di rappresentatività territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione;

e) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.


Art. 26

Direzione delle assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal vice Presidente Vicario. All'Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato a redigere il verbale, mentre all'Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.


Art. 27

Processi verbali

Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente, dal segretario dell’assemblea.


Art. 28

Voto per corrispondenza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2538, ultimo comma del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può deliberare che il voto venga dato per corrispondenza dai soci che non intendano intervenire. In tal caso, ferme le modalità di convocazione previste dall'art. 20, l'avviso dovrà contenere il testo letterale della deliberazione proposta ed in calce riprodurre le diciture: "approvo la proposta" e "respingo la proposta". Il voto per corrispondenza dovrà essere espresso indicando con un tratto di penna, la dicitura voluta. L'avviso dovrà essere fatto pervenire alla sede dell'assemblea prima dell'inizio della votazione, piegato in quattro parti e spillato, recante su un lato esterno le generalità del socio e la sua sottoscrizione autenticata da notaio o dal segretario comunale oppure dal Presidente del Confidi o da suoi delegati, con la dicitura "visto per la verità della firma di ......".


Art. 29

Consiglio di Amministrazione: composizione, territorialità e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea. Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci sovventori che i non soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri di Amministrazione decadono dall’incarico in seguito a due assenze consecutive ingiustificate.

All’elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, procede l’assemblea dei soci sulla base di liste, che possono essere presentate dai soci ovvero dal consiglio di amministrazione uscente, con le modalità di seguito descritte. La composizione delle liste deve tener conto della differente localizzazione territoriale dei soci, garantendo ove possibile una rappresentanza in consiglio di amministrazione che sia proporzionale alla entità numerica dei soci della cooperativa e dalla loro localizzazione territoriale, coerentemente con le unità locali di apparentamento previste dall’art. 9 del presente statuto. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e dovranno contenere un numero di candidati almeno pari ai posti disponibili in consiglio di amministrazione. Nel caso di presentazione da parte dei soci, la sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della società appositamente delegati dal consiglio di amministrazione. Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, nonché da ogni altra informazione prevista dalla disciplina, anche regolamentare vigente. Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione di candidatura. Nel caso in cui alla data di scadenza di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la società ne dà prontamente notizia mediante affissione presso la sede legale; in tal caso possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte alla metà. Nel caso di presentazione di liste da parte dei soci e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ciascuna lista deve essere presentata da un numero di soci almeno pari al cinque per cento di quelli aventi diritto di intervenire e di votare nell’assemblea chiamata ad eleggere il consiglio di amministrazione. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista. La presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente dovrà aver luogo con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il consiglio di amministrazione. All’elezione del consiglio di amministrazione si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tutti i membri del consiglio di amministrazione. Qualora venga proposta validamente un’unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l’assemblea procede alla nomina del consiglio di amministrazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età. Qualora due o più liste ottengano un numero uguale di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti cessi di essere uguale. Il Presidente ed i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, invia ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato da altro dipendente. Non possono essere nominati alla carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 cod. civ ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina legale e regolamentare.


Art. 30

Obbligo di astensione dalle votazioni

Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

 

Art. 31

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si aduna quando il Presidente, o in sua assenza uno dei Vice Presidenti, lo ritenga opportuno oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci. L'avviso di convocazione deve essere recapitato tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere anche a mezzo fax, posta elettronica o telefono nei termini sopra detti. L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai Sindaci effettivi.


Art. 32

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti non ammettendosi deleghe. E’ valida la presenza se attuata con l’ausilio di attrezzature elettroniche atte alla videoconferenza e/o alla teleconferenza


Art. 33

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione del Confidi, che non sono riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci. A norma dell’art.2381 c.c. il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad una Giunta Esecutiva composta da alcuni suoi membri determinando i limiti ed il contenuto della delega. Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli spetta in particolare al Consiglio di:

a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e altri Enti Pubblici, anche Comunitari, per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;

b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con aziende di credito e con altri Enti;

c) redigere il regolamento interno di ogni unità locale;

d) redigere il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione;

e) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento del Confidi;

f) determinare annualmente il coefficiente rapportato al patrimonio sociale al fine di fissare l'esposizione teorica massima complessiva;

g) deliberare l’acquisto e la vendita di beni immobili e aprire uffici periferici.

h) stipulare contratti di mutuo ipotecario o comunque di finanziamenti in genere concedendo ipoteche su beni immobili di proprietà del Confidi con possibilità di provvedere alle eventuali cancellazioni o frazionamenti di ipoteche.

i) determinare, attraverso la scelta degli strumenti idonei, la messa in atto delle operazioni previste all'art.2. Poteri deliberativi in ordine alla erogazione delle garanzie ed a quanto connesso all’assunzione di rischi dell’attività del Confidi, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati composti in prevalenza da consiglieri e secondariamente dal direttore generale del confidi, oppure, entro limiti preordinati d’importo, al direttore generale, a dirigenti, funzionari, nonché ai preposti alle unità locali del Confidi.


Art. 34

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Confidi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e vigila sulla conservazione e sulla tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad uno dei Consiglieri designati dal consiglio per seguire specifici campi di attività come previsto dall'art. 2 e vigila per accertarsi che i consiglieri designati o il Direttore operino in conformità degli interessi del Confidi. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti di legge, alcune sue funzioni al Vice Presidente, o con procura speciale al Direttore. Il presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito da uno dei due Vicepresidenti, con precedenza per quello Vicario, i quali a loro volta possono essere sostituiti, per gli stessi motivi, dal Consigliere più anziano di età.


Art. 35

Compensi

Ai Consiglieri spetta un compenso nella misura determinata dall’assemblea, che potrà stabilire importi differenziati per le diverse cariche.


Art. 36

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno assume la presidenza, nonché di due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni. Essi hanno i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dall’art. 26 d.lgs. 385/1993. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea dei soci. Ai Sindaci può competere inoltre un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con entità da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci. E’ valida la presenza del Sindaco anche se attuata con l’ausilio di attrezzature elettroniche atte alla videoconferenza.


Art. 37

Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 2397 e seguenti del C.C. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci cessano dal loro incarico alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Per effetto di delibera assembleare al Collegio Sindacale potrà essere attribuito l’incarico del controllo contabile.


Art. 38

Controllo contabile

Spetta all’Assemblea dei soci designare il soggetto cui è deputato il controllo contabile. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. All’organo di controllo contabile si applicano le norme contenute negli artt. 2409- ter e seguenti del C.C.. Qualora l’assemblea dei soci deliberi l’attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale, questo ultimo organo sarà costituito interamente da revisori contabili iscritti presso il Ministero della giustizia.


Art. 39

Incompatibilità

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. Le medesime incompatibilità si applicano per coloro che sono incaricati del controllo contabile.


Art. 40

Direzione

La direzione generale del Confidi e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono affidate al direttore generale con facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso. Tanto la nomina quanto la revoca del Direttore generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il direttore generale è il capo della struttura operativa, è il capo del personale, cura di regola – salvo diversa indicazione degli organi amministrativi competenti – l’esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione; gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi; assiste con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società e l’efficacia dei controlli interni. In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito dal vicedirettore. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente delegato dal consiglio di amministrazione


Art.41

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Confidi, nonché da o contro amministratori liquidatori e sindaci o revisore, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nei quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Confidi. Gli arbitri dovranno decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità. Le parti si impegnano a dare pronta ed immediata esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione degli arbitri. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.


TITOLO VI

Bilancio

Art. 42

Requisiti mutualistici

Non possono essere distribuiti utili, riserve o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure in caso di scioglimento del Confidi, né in caso di cessazione del rapporto sociale a qualunque titolo ciò avvenga. E’ altresì vietata l’emissione di strumenti finanziari. In caso di scioglimento del Confidi, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai Soci, va devoluto, ai sensi dell’articolo 13, comma 18 del DL 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.


Art. 43

Tempi e modalità del bilancio

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei revisori, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.


Art. 44

Utili e perdite di esercizio

Gli utili netti dell'esercizio sono interamente attribuiti al fondo di riserva indivisibile, il quale non è distribuibile in alcun modo ai soci o a terzi nè durante la vita nè all’atto dello scioglimento del Confidi. Sono vietate:

a) la distribuzione di dividendi;

b) la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;

c) la distribuzione delle riserve ai soci.

Le perdite di esercizio, invece, vanno imputate al fondo di cui alla lettera b) del precedente articolo 4. In caso di esaurimento delle riserve le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.


Art. 45

Scioglimento del Confidi

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso di soci del capitale versato conformemente alle leggi vigenti, dell’eventuale sovrapprezzo, deve essere destinato al fondo di garanzia interconsortile cui il confidi aderisce in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti.


TITOLO VII

Disposizioni generali e transitorie

Art.46

Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, quelle in materia di cooperative di garanzia fidi contenute nell’art. 13Nuovo paragrafo